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Patenti: stranieri in Italia e italiani all'estero
Stranieri: conversione patente estera, conseguimento patente e
immatricolazione veicoli in Italia. Italiani: guida all'estero
1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in Italia e sono in possesso di una patente di guida estera?
2. Se la patente estera risulta convertibile in quella italiana cosa devo fare?
4. Se mi voglio recare all’estero posso guidare con la patente italiana?
5. Cosa devo fare per circolare in Italia se posseggo una patente straniera?
7. Sono un cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia, cosa devo fare ?
1. Cosa devo fare se ho preso la residenza in
Italia e sono in possesso di una patente di guida estera?
PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile
guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione
della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio
italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha
rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di
reciprocità con l’Italia.
Si riporta l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la
conversione delle patenti (dati aggiornati a dicembre 2009):
Conversione permessa a tutti i cittadini:
| Albania (fino al 15/08/2014) (7) | Lussemburgo (2) |
| Algeria (1) | Macedonia (1) (3) |
| Argentina (1) | Malta |
| Austria (2) | Marocco (1) (4) |
| Belgio (2) | Moldava (8) |
| Bulgaria (2) | Norvegia |
| Cipro (2) | Paesi Bassi (2) |
| Croazia (1) | Polonia (2) |
| Danimarca (2) | Portogallo (2) |
| El Salvador (fino al 19/09/2014) |
Principato di Monaco (1) |
| Estonia (2) | Repubblica Ceca (2) |
| Filippine (1) | Repubblica di Corea (del Sud) |
| Finlandia (2) | Repubblica Slovacca |
| Francia (2) | Romania (2) (5) |
| Germania (2) | San Marino |
| Giappone (1) (3) | Slovenia (2) |
| Gran Bretagna (2) | Spagna (2) |
| Grecia (2) | Svezia (2) |
| Irlanda (2) | Svizzera |
| Islanda | Taiwan |
| Lettonia (2) | Tunisia (6) |
| Libano (1) | Turchia (1) |
| Liechtenstein | Ungheria (2) |
| Lituania (2) |
Uruguay (fino al 12/12/2014) |
|
(1) Stati per cui serve la dichiarazione di autenticità timbrata dalla Prefettura. L'autentica può essere eseguita a Brescia presso l'ex caserma Randaccio in Via Calatafimi il lunedì, il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 12 presso lo sportello "legalizzazioni". Per gli altri Stati non serve né traduzione né dichiarazione di autenticità. (2) Stati appartenenti alla CEE per cui è possibile richiedere il bollino. (3) Stati la cui patente formato "card" non può essere convertita. (4) Per la
patente del Marocco di
categoria B la data di rilascio è quella indicata dove c'è la
categoria e il timbro permanente. Se la patente è stata
conseguita in via provvisoria prima della residenza in Italia e
divenuta permanente dopo la data della residenza può essere
convertita dopo il superamento dell’esame di revisione. - Le
categorie C o D non abilitano alla conduzione di veicoli di
categoria B per i quali occorre sostenere apposito esame
pertanto per poter essere convertita la patente deve riportare
anche la categoria B. - Se sulla patente è indicato solo l'anno
di nascita o i dati non corrispondono ai documenti italiani
serve la dichiarazione di individualità rilasciata dal
consolato.Sono diventate convertibili le patenti in formato CARD rilasciate dal Marocco con la consueta modalità.
(5) Sono convertibili le patenti di categoria superiore rilasciate della Romania anche se risulta la stessa data di conseguimento per ogni categoria. Non sono convertibili le patenti vecchie (non in formato card). (6) Se la patente della Tunisia è in formato card o scritta in francese non serve ne traduzione ne dichiarazione di autenticità. Se è scritta in arabo servono sia la traduzione che la dichiarazione di autenticità rilasciata dal Consolato e autenticata dalla Prefettura. (7) Per le patenti di tipo cartaceo è necessario acquisire sempre il certificato di autenticità e validità rilasciato dal Ministero Lavori Pubblici - Trasporti e telecomunicazioni – Dir. Generale di servizi trasporto stradale in Albania. La firma devo poi essere legalizzata dal Consolato o dall’Ambasciata Italiana in Albania. Le patenti Albanesi di formato cartaceo non possono essere più convertite. Sono convertibili solamente le patenti formato card, per le quali serve la dichiarazione del Consolato timbrata dalla prefettura. (8) Patente Moldava grande: serve la
dichiarazione di validità permanente se la patente è rilasciata
da più di 5 anni. | |
Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:
- Canada (personale diplomatico e consolare)
- Cile (personale diplomatico e loro familiari)
- Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
- Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
PATENTE COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato
dell'Unione Europea è possibile guidare sul territorio italiano veicoli
per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo
un anno dall'acquisizione della residenza in Italia.
Per le patenti comunitarie è comunque consigliabile richiedere, in
alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad
esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente).
Le patenti comunitarie per cui non si provvede a nessuna delle
operazioni sopra riportate seguono comunque le normative italiane per
quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.
2. Se la patente estera risulta
convertibile in quella italiana cosa devo fare?
Se la patente risulta convertibile puoi recarti presso i nostri uffici
con i seguenti documenti:
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 29,24 sul cc 4028
(bollettino prestampato ritirabile presso le nostre sedi)
• portare la patente posseduta in originale in corso di validità
• portare Carta di Identità e Codice Fiscale
• portare Permesso di Soggiorno
• allegare alla domanda due foto, di cui una autenticata in comune, e un
certificato medico in bollo con fotografia (e relativa fotocopia)
rilasciato da un medico abilitato eseguibile presso le nostre sedi.
(Visita medica in SEDE)
Per la patente rilasciata da uno stato extracomunitario è necessario anche presentare un documento in bollo con la traduzione dei dati della patente estera. La conformità della traduzione al testo straniero deve essere certificata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente. Questa certificazione deve essere convalidata dalla Prefettura.
traduzione integrale della patente di guida può essere effettuata dal:
a) traduttore e
asseverata con giuramento prestato davanti a un
cancelliere giudiziario o notaio (N.B. per traduttore
deve intendersi chiunque è in grado di procedere ad una
fedele e completa traduzione del testo straniero);
b) Consolato con firma dei Funzionari consolari legalizzata in Prefettura.
3. Quale è la differenza tra la procedura
di conversione e di riconoscimento per una patente estera(comunitaria) ?
Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita
dalla patente italiana.
Nell’operazione di riconoscimento, invece, il conducente rimane in
possesso dell’abilitazione di guida originale alla quale viene applicato
un tagliandino adesivo che la identifica nell’anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida.
Per la procedura di conversione si può far riferimento alla procedura già illustrata.
Per il riconoscimento bisogna recarsi presso un ufficio della
motorizzazione e seguire i passi che qui riportiamo:
• attestare il versamento di € 9,00 sul cc 9001 e di € 14,62 sul cc 4028
(bollettino prestampato
ritirabile presso le nostre sedi)
• portare la patente posseduta in originale in corso di validità
• portare Carta di Identità e Codice Fiscale
• portare Permesso di Soggiorno
• autocertificare la propria residenza in Italia
• se secondo la normativa italiana la patente è scaduta, allegare un
certificato medico in bollo con fotografia rilasciato da un medico
abilitato
eseguibile presso le nostre sedi. (Visita medica in SEDE)
4. Se mi voglio recare all’estero posso
guidare con la patente italiana?
Se ci si reca all’estero in un paese dell’Unione europea si può guidare
con la patente rilasciata in Italia. Questa condizione è valida ,
viceversa, per cittadini comunitari che intendono guidare in Italia.
Se invece si viaggia in un Paese extracomunitario è necessario, generalmente, richiedere il Permesso internazionale di guida (cd. Patente internazionale) o produrre una traduzione giurata della propria patente nella lingua del Paese che si intende visitare.
Esistono due distinti modelli di patente internazionale: il modello "Convenzione di Ginevra 1949", che ha validità di 3 anni, e il modello "Convenzione di Vienna 1968", che ha validità di 1 anno, ma sempre nei limiti di validità della patente italiana posseduta. Alcuni paesi accettano entrambi i modelli, altri solo uno dei due. In Italia è possibile ottenere sia l'uno che l'altro modello di permesso internazionale di guida. Per conoscere con esattezza il tipo di documento di guida richiesto è sempre consigliabile contattare, prima di intraprendere un viaggio all’estero, le autorità consolari del Paese che si intende visitare. Utili informazioni al riguardo possono essere ottenute anche consultando il sito web www.viaggiaresicuri.it.
Per ottenere il Permesso internazionale di guida ci si deve recare
presso un ufficio della motorizzazione e seguire la procedura sotto
indicata:
• produrre l’attestazione del versamento di € 9,00 sul c/c 9001e di €
14,62 sul c/c 4028 (bollettino prestampato
ritirabile presso le nostre sedi)
• allegare una marca da bollo da € 14,62 e due foto recenti, di cui una
autenticata
• presentare anche la patente di guida in corso di validità.
5. Cosa devo fare per circolare in Italia se
posseggo una patente straniera?
Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non
comunitario è necessario, per circolare in Italia, un Permesso
internazionale di guida o una traduzione giurata della patente. Si
possono guidare in Italia i veicoli per i quali è valida la patente
purché non si risieda in Italia da più di un anno.
Per i cittadini in possesso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea non sussistono limitazioni per la guida dei veicoli cui la patente abilita.
6. Sono un cittadino extracomunitario che
vive in Italia, cosa devo fare se voglio immatricolare un veicolo ?
Se un cittadino extracomunitario vuole acquistare e immatricolare un
veicolo deve avere la residenza in Italia ed essere in possesso il
permesso di soggiorno in corso di validità o la ricevuta della richiesta
di rinnovo o di primo rilascio del documento.
7. Sono un cittadino comunitario che vuole
prendere la patente in Italia, cosa devo fare ?
Se si è cittadini della Comunità europea, per prendere la patente in
Italia e, più in generale, usufruire dei servizi offerti dagli uffici
della motorizzazione è sufficiente essere iscritto all'anagrafe del
Comune di residenza.