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RINNOVO PATENTI

RINNOVO PATENTI CON VISITA MEDICA IN SEDE:

Autoscuola "GUS" - Manerbio - DOVE
tutti i GIOVEDI ore 18.30

Autoscuola "BAGNOLO" - Bagnolo Mella - DOVE
tutti i MERCOLEDI ore 19.00

Autoscuola "TRE" - Orzinuovi - DOVE
tutti i GIOVEDI ore 18.00

DOCUMENTI RICHIESTI:

- PATENTE DI GUIDA in originale
- Codice Fiscale
- Carta d'Identità se la patente risultasse già scaduta

Per avere informazioni sullo stato della pratica è possibile contattare il numero verde 800 232323.

Scadenza patente di guida

Tabella riepilogativa sulle validità delle patenti di guida

Categoria
patente
Anni
18-50 50-60 60-65 65-70 70-80 + 80
A - B 10 anni 5 anni 5 anni 5 anni 3 anni 2 anni
A - B
speciali
5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 3 anni 2 anni
C
C speciale
5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 3 anni 2 anni
D
D speciale
5 anni 5 anni        
E Rispetta le regole della patente a essa associata

- Coloro che hanno compiuto 65 anni devono sottoporsi ad accertamento biennale se vogliono guidare autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati di massa complessiva non superiore a 20 t, o macchine operatrici.

-  Coloro che hanno compiuto 65 anni, e fino a 68, per la guida di autotreni ed autoarticolati per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t devono munirsi di apposito attestato medico annuale.

-  Coloro che hanno compiuto 60 anni, e fino a 68, per la guida di autobus, autocarri, autotreni, autosnodati o autoarticolati adibiti al trasporto di persone devono munirsi di apposito attestato medico annuale.

-  Per i diabetici trattati con insulina in possesso di patente C, D, CE o DE gli accertamenti hanno cadenza annuale, salvo periodi più brevi indicati sul certificato di idoneità.

-  Eventuali limitazioni che riguardano la guida di autoveicoli di caratteristiche inferiori a quelle previste oppure la durata di validità della patente sono annotate sul documento stesso.

In tutti i casi, oltre alla conferma di validità della patente occorre sottoporsi agli accertamenti dei requisiti per la conferma del CAP quando prescritto. Per i titolari di KA e KB l’accertamento dei requisiti per la conferma di validità del certificato avviene ogni 5 anni  Dal 10.9.2008 il CAP KD è sostituito dalla CQC (carta di qualificazione del conducente) per patenti D, DE e dal 10.9.2009 occorre la CQC (carta di qualificazione del conducente) per conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di cose con veicoli per i quali occorre patente C, CE. La CQC dovrà essere rinnovata ogni 5 anni dopo aver frequentato apposito corso.

 

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