Guida Accompagnata
La “guida accompagnata”
La legge 120/2010, modificando l’art.115 del c.d.s., ha introdotto nell'ordinamento la “guida accompagnata” per i giovani che hanno compiuto diciassette anni e sono titolari di patente di guida A, al fine di conseguire la patente di categoria B. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge n. 120/2010 demandava ad un regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1-bis a 1 septies dell’articolo 115 del codice della strada, che doveva essere emanato entro il 13 dicembre 2010. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha recentemente predisposto uno schema di regolamento posto all’esame del Consiglio di Stato il quale, con qualche osservazione, ha espresso parere favorevole. Per l’attuazione delle norme regolamentari si dovrà naturalmente attendere il relativo decreto ministeriale che comunque entrerà in vigore a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Nel quadro giuridico che regolamenta la circolazione stradale compare quindi il nuovo istituto della “guida accompagnata” finalizzata all’esercitazione alla guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t già a partire da diciassette anni di età purché:
- sia già titolare di patente di guida di categoria A1 e voglia
conseguire la patente di categoria B;
- abbia effettuato almeno 10 ore di
corso pratico di guida presso un’autoscuola con istruttore abilitato e
autorizzato delle quali almeno 4 in autostrada o strada extraurbana e 2 in
condizioni di visione notturna;
- sia munito di un’apposita autorizzazione
rilasciata dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, denominata “speciale foglio rosa” dalla circolare
ministeriale del 12/08/2010;
- si eserciti alla guida con veicoli di massa
non superiore a 3,5 t e senza rimorchio;
- sia accompagnato da un soggetto
titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci
anni;
- nel rispetto dei limiti di potenza specifica previsti dall’art. 117
c. 2/bis;
- non superi la velocità di 100 km/h per le autostrade e 90 km/h
per le strade extraurbane principali;
- non trasporti passeggeri oltre
all’accompagnatore - istruttore;
- esponga il contrassegno recante le
lettere alfabetiche “GA”.
Onde permettere al giovane di misurarsi
effettivamente con l'attività di guida di un autoveicolo è prevista quindi
un'adeguata e preliminare formazione: dieci ore di corso pratico di guida,
delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in
condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore
abilitato e autorizzato.
La guida accompagnata può essere svolta a
condizione che sia stata rilasciata apposita autorizzazione dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (uno speciale "foglio rosa") e che il
minore sia accompagnato da un conducente titolare di patente di categoria B
o superiore da almeno dieci anni.
Durante la guida accompagnata sul veicolo
non può prendere posto altra persona oltre a quella che funge da
accompagnatore e il veicolo deve essere munito di un apposito contrassegno
recante le lettere alfabetiche "GA".
Requisito della titolarità di patente
di guida in previsione delle disposizioni dettate dal d.lgs. 59/2011
Con
riferimento al requisito del possesso di una patente di guida il novellato
art. 115 c.d.s. pone come presupposto giuridico della guida accompagnata, la
titolarità della patente di categoria A1, secondo il vigente diritto l’unica
conseguibile per un minore ma, quando sarà in vigore il decreto legislativo
18 aprile 2011, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/126/CE, anche
della patente di categoria AM o B1.
Il comma 1-bis dell’art. 115 c.d.s.,
così come modificato dalla l. 120/2010, consente l’esercitazione alla guida
accompagnata “ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono
titolari di patente di guida”, senza ulteriori specifiche, dando
probabilmente per scontato l’unica opzione possibile nell’ordinamento
vigente.
Nella G.U. 30 aprile 2011, n. 99 è stato pubblicato il decreto
legislativo 59/2011 in materia di patenti di guida prevedendo, oltre al
recepimento delle disposizioni recate dalla direttiva, anche un più generale
coordinamento ed aggiornamento del Codice della Strada e operando una
riclassificazione delle categorie delle patenti di guida.
Sebbene con
qualche eccezione, le disposizioni del decreto legislativo troveranno
applicazione a decorrere dal 19 gennaio 2013. In particolare viene riscritto
l'art. 116, C.d.S. per l'inserimento della patente AM (per la guida dei
ciclomotori), la categoria A2 e reintrodotte le patenti di categoria B1, C1
e D1. Mentre l’art. 115 c.d.s. pone a 14 anni il requisito dell’età per
guidare:
- sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida
della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al
conducente;
e a 16 anni il requisito dell’età per guidare:
- veicoli cui
abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre
persone oltre al conducente;
- veicoli cui abilita la patente di guida della
categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;
Pertanto, a partire dal 19 gennaio 2013 sarà ammessa la possibilità di
effettuate la guida assistita anche al diciassettenne titolare della patente
per la guida dei ciclomotori o dei quadricicli non leggeri.
Le previste
disposizioni regolamentari e il parere del Consiglio di Stato
Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ha predisposto, ai sensi dell'articolo
16, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120, uno schema di regolamento
da emanarsi con decreto ministeriale, recante "Disciplina del rilascio
dell'autorizzazione a minore ai fini della guida accompagnata e relativa
modalità di esercizio", esaminato dal Consiglio di Stato che ha espresso
parere n. 2792 del 13/07/2011.
Per l’avvio del procedimento, destinato a
concludersi con il rilascio dell’autorizzazione alla guida accompagnata, è
previsto che la domanda sia presentata ad un Ufficio della motorizzazione a
firma del minore nonché del genitore o del legale rappresentante (come
prescritto dall’art. 115, comma 1-bis), corredata dalla ricevuta di
pagamento delle prescritte tariffe relative all’imposta di bollo ed ai
diritti di motorizzazione.
Con riferimento al certificato medico attestante
la sussistenza dei requisiti psico-fisici (di regola da presupporsi essendo
il minore già titolare di patente), si sottolinea che ne è prevista la
presentazione solo nel caso in cui l’autorizzazione sia richiesta da minore
mutilato o minorato che ha necessità di istallare dispositivi di adattamento
sull’autoveicolo.
L’Ufficio, effettuate le predette verifiche, rilascia una
ricevuta di presentazione dell’istanza conforme al modello di cui
all’allegato 3, che consente al minore di iscriversi al corso di formazione
propedeutico alla guida accompagnata.
Al termine del corso di formazione
l’autoscuola, ovvero il centro di istruzione automobilistica, rilascia al
minore un attestato di frequenza da presentarsi all’ufficio della
motorizzazione, unitamente agli originali dei fogli del libretto delle
lezioni di guida.
L’autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio della
motorizzazione presso il quale era stata presentata l’istanza.
Sull’autorizzazione vengono annotati i nominativi degli accompagnatori
designati, il cui limite è stabilito in tre persone, al fine di essere
puntualmente riconoscibili dagli agenti accertatori durante le esercitazioni
alla guida accompagnata del minore. E’ fatta salva la possibilità di
procedere alla sostituzione di uno o più accompagnatori già designati
richiedendo all’Ufficio della motorizzazione un duplicato
dell’autorizzazione che annoti i nuovi nominativi. E’ altresì previsto che
il minore, ormai titolare di autorizzazione, possa esercitarsi alla guida
anche accompagnato da un istruttore autorizzato ed abilitato. In tal caso è
fatto preciso obbligo di provvedere all’iscrizione dell’allievo nei registri
di iscrizione dell’autoscuola o del centro di istruzione automobilistica.
Lo
schema delle disposizioni regolamentari prescrive che gli accompagnatori
debbano avere età non superiore a sessanta anni ed essere titolari di
patente di categoria B o superiore, da almeno dieci anni, escludendo
espressamente l’ipotesi che lo stesso possa essere titolare di patente
speciale, la quale evidentemente richiederebbe adattamenti sul veicolo.
La
guida
L’iter procedimentale prevede quindi due distinti momenti nella guida
di veicoli da parte dei diciassettenni:
- da parte del minorenne titolare
della ricevuta per effettuare le esercitazioni, di cui al corso
obbligatorio, propedeutiche al conseguimento della vera e propria
autorizzazione, accompagnato da un istruttore autorizzato ed abilitato
presso un autoscuola ovvero presso un centro di istruzione automobilistica;
- da parte del minore titolare di autorizzazione durante la “guida
accompagnata”, con la presenza di uno degli accompagnatori indicati in
autorizzazione ovvero da un istruttore autorizzato ed abilitato qualora
allievo sia registrato nei registri di iscrizione dell’autoscuola o del
centro di istruzione automobilistica.
Secondo lo schema regolamentare,
quando il legislatore ha fatto riferimento al minore autorizzato ha inteso
riferirsi al minore in tutte le fasi del procedimento che porta al rilascio
della suddetta autorizzazione alla guida accompagnata: pertanto prescrizioni
puntualmente riferite, nel corpo dei commi da 1-bis a 1-septies , al minore
autorizzato sono state estese anche al minore titolare di ricevuta, prodromica al rilascio dell’autorizzazione stessa.
Procedimento
sanzionatorio
Diversamente da quanto accade per le altre esercitazioni
finalizzate al conseguimento della patente di cat. B, si applicano le
limitazioni di potenza e di velocità previste dall'art. 117, commi 2 e
2-bis, C.d.S. sia agli allievi in guida accompagnata, sia ai minorenni
titolari della ricevuta per effettuare le esercitazioni. In caso di
violazione si applicano le sanzioni previste dall'art. 117, comma 5, C.d.S.
Al di là delle ipotesi sanzionatone di cui all'art. 122 C.d.S., che trovano
applicazione per le violazioni per le quali non sia prevista una diversa
sanzione dalla nuova norma, il conducente autorizzato ad effettuare
l’esercitazione di cui sopra che, durante la stessa, commette violazioni
gravi per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della
sospensione o della revoca della patente, è soggetto alla sanzione
amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione alla guida
accompagnata, con il divieto di conseguirne una nuova. A tal fine, si
applica la procedura prevista dall'art. 219 C.d.S. con l'obbligo per
l'agente accertatore di dare immediata comunicazione al prefetto del luogo
in cui la violazione è stata commessa per l'adozione del provvedimento di
revoca dell'autorizzazione amministrativa. Quest'ultimo è inviato anche al
competente Ufficio del DTT per gli adempimenti di propria competenza.
L'autorizzazione, perciò, non deve essere ritirata nell'immediatezza
dell'accertamento della violazione ma dovrà essere consegnata dal conducente
al momento dell'esecuzione del provvedimento di revoca.
Fatto salvo quanto
previsto dall'art. 122, comma 7, è prevista la responsabilità solidale
dell'accompagnatore per il pagamento delle sanzioni amministrative
pecuniarie per tutte le violazioni commesse dal conducente autorizzato
durante l'effettuazione delle esercitazioni di guida di trattasi. Tale
responsabilità solidale, che si aggiunge a quella del genitore o di chi
esercita l'autorità parentale o del tutore del conducente minorenne, impone
la necessità di contestazione immediata della violazione anche alla persona
che funge da istruttore. Per tutte le violazioni commesse quindi dal
conducente autorizzato durante l'effettuazione delle esercitazioni di guida,
la novella riconosce comunque alla figura dell’accompagnatore la
responsabilità del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in
solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il
tutore del conducente minorenne autorizzato.