Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

Sono obbligati al possesso della CQC i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, D, CE, DE, salvo esenzioni.
Non è richiesto il possesso della CQC per i conducenti di veicoli:
- la cui velocità massima autorizzata non supera 45 km/h;
- ad uso delle forze armate, della Protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione;
- sottoposti a prove su strada a scopo di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione;
- utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
- utilizzati per lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente o dei certificati di abilitazione professionale;
- utilizzati per trasporti privati e non commerciali di passeggeri o di merci;
- che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente stesso nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non ne costituisca attività principale.
L’esenzione per conducenti di veicoli adibiti ad uso proprio non si applica a conducenti:
- assunti alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista;
- di scuolabus sia nel caso che l’attività sia esercitata in conto proprio che per conto terzi.
Non è richiesto il possesso della CQC da
parte di conducenti di Stati membri dell’UE
che hanno conseguito la patente C o CE prima
del 9.9.2009 ovvero che sono titolari di
patente D o DE rilasciata prima del 9.9.2008
e che circolano in Italia con veicoli
immatricolati all’estero, se il Paese in cui
sono residenti non ha previsto per loro un
preciso obbligo di possesso di apposito
titolo di qualificazione.
L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli
altri Stati membri dell’UE o dello SEE (
DLG n. 286/2005: "6. I conducenti cittadini
di uno Stato non appartenente all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo,
dipendenti di un'impresa di autotrasporto
stabilita in uno Stato membro diverso
dall'Italia, possono guidare veicoli adibiti
al trasporto di merci, comprovando la
propria qualificazione, oltre che con la
carta di qualificazione del conducente con:
a) il codice comunitario armonizzato "95"
riportato sulla patente di guida;
b) l'attestato di conducente di cui al
regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 1° marzo 2002.
7. I conducenti cittadini di uno Stato non
appartenente all'Unione europea o allo
Spazio economico europeo, dipendenti di
un'impresa di autotrasporto stabilita in uno
Stato membro diverso dall'Italia, possono
guidare veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri comprovando la propria
qualificazione, oltre che con la carta di
qualificazione del conducente, con il codice
comunitario armonizzato "95" riportato sulla
patente di guida.)
La CQC è rilasciata, subordinatamente al
superamento dell’esame di idoneità e
previa frequenza di un corso di qualificazione
iniziale ai conducenti:
- residenti
in Italia,
- cittadini
di Stati non appartenenti all’UE o allo SEE, che
svolgono la loro attività alle dipendenze di
un’impresa di autotrasporto di persone o di cose
stabilita su territorio italiano.
Per conseguire la carta di qualificazione i
conducenti (residenti in Italia o cittadini non
appartenenti alla UE o al SEE che svolgono
l’attività presso impresa stabilita in Italia)
devono:
- essere
titolari almeno della patente di
categoria C,
per iscriversi ad un corso di formazione
iniziale per conseguire una CQC per il trasporto
di cose, o di categoria D,
per iscriversi ad un corso di formazione
iniziale per conseguire una CQC per il trasporto
di persone;
- aver
compiuto
- 18 anni, per guidare
veicoli adibiti al trasporto di merci per
cui è richiesta la patente di guida delle
categorie C e CE: nel rispetto del limite di
massa complessiva a pieno carico di 7,5 t
qualora sia stato frequentato un corso di
formazione iniziale accelerato di 140 ore;
in deroga al suddetto limite qualora invece
sia stato frequento un corso ordinario di
280 ore;
- 21 anni, per guidare veicoli adibiti al
trasporto di passeggeri per cui è richiesta
la patente di guida delle categorie D e DE,
senza alcuna limitazione se è stato
frequentato un corso di qualificazioni
iniziale ordinario di 280 ore; con la
limitazione del servizio di linea con
percorrenza non superiore a 50 chilometri,
ovvero del trasporto al massimo di 16
passeggeri, se è stato frequentato un corso
di formazione accelerato di 140 ore;
- 23 anni, per guidare veicoli adibiti al
trasporto di passeggeri per cui è richiesta
la patente di guida delle categorie D e DE,
avendo frequentato un corso di
qualificazione iniziale accelerato di 140
ore.